G. di Pace – Accolta la richiesta di rimborso per oneri trattenuti all’atto dell’estinzione anticipata – concesso da P****I****A S.p.a.
Per il tramite dell’avvocato Giovanni Grasso del foro di Napoli, il giudice di pace ha accolto la richiesta di rimborso confermando al centesimo i rilievi del nostro perito. Nello specifico è stata rilevata la mancata decurtazione dal conteggio estintivo dei costi trattenuti all’erogazione in un finanziamento concesso mediante cessione del quinto dello stipendio.
Di conseguenza risultava violato l’art. 125-Sexies del testo unico bancario (TUB).
La Banca è stata condannata al rimborso € 530,03 oltre le spese legali. Durata della causa 12 mesi!!!
Questo risultato dimostra ancora una volta che:
- È possibile ottenere il rimborso dovuto da parte delle banche e delle finanziarie.
- I nostri periti e gli avvocati specializzati sanno vincere le cause
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