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CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – Obbligatorietà delle polizze “CPI” e “non CPI” nel calcolo del TAEG e del TEG

Straordinaria sentenza: un capolavoro dal Tribunale di Napoli, nella quale il giudice argomenta in maniera esaustiva il concetto di obbligatorietà delle polizze “CPI” e “non CPI”.

È pressoché noto che anche le polizze “non CPI” sono state gestite dagli intermediari come “obbligatorie” e tuttavia, venendo a mancare quegli indici presuntivi tipici introdotti dalla Banca d’Italia in tema di usura, solitamente sono escluse nel calcolo del TAEG e del TEG.

Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli rende giustizia al consumatore, livellando l’obbligatorietà delle polizze “non CPI” alle “CPI”, in funzione della loro contestualità con il contratto di finanziamento.

Nel caso affrontato dalla Corte d’Appello di Napoli, questo ha comportato il superamento del tasso soglia.

In sintesi la sentenza è particolarmente interessante, in quanto:

1) riconosce superato il “precedente orientamento” in materia di trattamento delle polizze, dalla decisione della Corte di Cassazione n° 8806-2017;

2) attribuisce rilevanza ai fini dell’obbligatorietà delle polizze: la contestualità, il beneficiario, il pagamento anticipato, la durata coincidente con il finanziamento;

3) sminuisce la difesa della banca di fronte a tali indici di prova.

Come Associazione abbiamo sempre escluso dal TAEG e dal TEG le polizze “non CPI”, tuttavia attraverso i principi di queste sentenze, combinati con le tre sentenze di Cassazione già note, possiamo ritenere ragionevole includere tutte le polizze nel costo totale del credito, in particolare nei casi similari in cui è stata venduta una polizza “Europe Assistant” da Compass Spa ad esempio.

Sarà quindi vita dura nel prossimo futuro per la Compass Spa, la quale nel corso del tempo ha venduto prevalentemente polizze “non CPI” travalicando il tasso soglia senza averne mai subito le conseguenze, almeno finora.

Vi invitiamo a segnalarci tutte le sentenze che ritenete positive in tema di Mutui, Leasing, Conti Correnti, Prestiti Personali e contenzioso bancario in generale.

Restiamo a vostra completa disposizione per analisi, elaborati peritali e consulente tecniche di parte.

RICHIESTA SOSPENSIONE RATE PRESTITI PERSONALI E MUTUI – CORONAVIRUS

Richiesta sospensione rate prestiti personali e mutui – D.M. “Cura Italia”

Il Decreto del 22/03/2020, denominato “CURA ITALIA”, non sospende il pagamento delle rate di tutti i prestiti e mutui.

Infatti possono beneficiare della sospensione esclusivamente le seguenti categorie:

Art. 54 – Sospensione delle rate dei mutui prima casa contratti da professionisti e lavoratori autonomi aventi una certifica riduzione del fatturato del 33% rispetto all’anno precedente;
Art. 56 – Sospensione delle rate di mutui, leasing e altri finanziamenti contratti da imprese.

Secondo la vigente normativa, oltre alla sospensione prevista dal DM del 22.03.2020, anche i dipendenti o gli ex dipendenti possono beneficiare della sospensione delle rate del mutuo della prima casa, ai sensi della Legge n. 244 del 24/12/2007 che all’art. 2, commi 475 e ss – “Fondo Gasparrini” solo se sono presenti determinati requisiti (importo mutuo inferiore a € 250.000- ISEE non superiore a 30.000 – il dipendente a perso il lavoro – morte di un coobbligato – invalidità).

Ne consegue che:

PRESTITI PERSONALI E FINALIZZATI di ogni categoria;
PRESTITI CHIROGRAFARI di ogni categoria;
LEASING PERSONALI di ogni categoria;
MUTUI DI LIQUIDITA’ e/o per RISTRUTTURAZIONE concessi a privati;
MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI concessi a privati;
MUTUI PER ACQUISTO PRIMA CASA concessi ad imprenditori;
CESSIONI DEL QUINTO a dipendenti che sono in cassa integrazione.

E contratti di:

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE di ogni categoria.

Non beneficiano di alcuna “sospensione normativamente prevista”.

Tuttavia, se gli eventi causati e connessi con la pandemia Covid19 hanno causato una riduzione del tuo reddito.

RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE E’ UN ATTO LEGITTIMO CHE PROVA LA TUA BUONA FEDE CONTRATTUALE!

Se non sei in grado di pagare puoi rischiare:

  1. L’applicazione degli interessi di mora;
  2. L’iscrizione alle Banche Dati;
  3. La Decadenza del Beneficio del Termine (ovvero il prestito viene revocato e ti viene richiesto tutto il capitale).

Ecco perché è necessario inviare un’istanza che ti consenta di:

1) Richiedere una “sospensione delle rate” fondata giuridicamente su norme primarie;

2) Tutelare il tuo stato di “buona fede contrattuale” e prepararti ad un’eventuale azione delle banche nei tuoi confronti.

Perché affidarti a noi?
Perché il nostro team di avvocati e consulenti ha analizzato e studiato da diverse settimane l’impatto giuridico della pandemia e dello stato di emergenza sanitaria nazionale. Soprattutto, attraverso la nostra esperienza, conosciamo la SPIETATA e AGGRESSIVA azione delle banche di fronte a chi è inadempiente e paga in ritardo le rate dei finanziamenti. Per tale ragione, ADL Consum, ha studiato una particolare azione di TUTELA e PROTEZIONE.

In questa particolare circostanza raccomandiamo a tutti di TUTELARSI PREVENTIVAMENTE.

Classe 1: Richieste di Sospensione in applicazione di fonti normative dirette

AFinanziamenti concessi a micro, piccole e medie imprese
NormaDpcm 22.03.20 “Cura Italia”
Caratteristiche del soggettoImpresa a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica – Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003
Tipologie di rapporto interessateTutti i finanziamenti concessi all’azienda (mutui leasing altri finanziamenti)
Tipologie di rapporto escluseCrediti deteriorati
Durata della sospensioneSino al 30.09.2020

 

BMutuo prima casa concesso a professionisti e lavoratori autonomi
NormaLegge n. 244 del 24/12/2007 che all’art. 2, commi 475 e ss – “Fondo Gasparrini” – Integrato dal Dpcm 22.03.20 “Cura Italia”
Caratteristiche del soggettoProfessionisti e lavoratori autonomi(*)
RequisitiAutocertificare di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus
Tipologie di rapporto interessateMutuo acquisto Prima casa

Importo mutuo inferiore a € 250.000

NB: è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione

Durata della sospensioneSino al 23.11.2020

 (*) Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (attività non imprenditoriali). Sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali); per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

ESEMPIO

Calcolo della percentuale di riduzione del fatturato

Fatturato 4* trim 201910.000,00 €
giorni 4* trim 201992
Fatturato medio giornaliero 4* trim 2019 (A)108,70 €
Fatturato dal 21.02.2020 alla data della domanda (es 31.03.20)2.600,00 €
giorni dal 21.02.2020 alla data della domanda (es 31.03.20)39
Fatturato medio giornaliero (B)66,67 €
Differenza (A) – (B)= (X)

42,03 €

Differenza percentuale su (X) : (A) x 100

39 %

 

CMutuo prima casa concesso a Privati Dipendenti o ex dipendenti
NormaLegge n. 244 del 24/12/2007 che all’art. 2, commi 475 e ss – “Fondo Gasparrini”
Caratteristiche del soggettoDipendente o ex dipendente
Requisiti1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione

2)  cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione

3) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invalidità civile non inferiore all’80%

4) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi

5) riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo

Tipologie di rapporto interessateMutuo Prima casa

Importo mutuo inferiore a € 250.000

Durata della sospensione
  • Per i casi 1-2-3 sino ad un massimo di 18 mesi;
  • Per i casi 4-5, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata espressa in giorni consecutivi:
      1. tra 30 e 150 — 6 mesi
      2. tra 151 e 302 — 12 mesi
      3. oltre 303 — 18 mesi

 

Classe 2: Richieste di Sospensione motivata da “causa non imputabile al debitore”

 

DTutti gli altri casi: Imprenditori – Professionisti – Lavoratori autonomi –  Agenti – Rappresentanti – Altre figure professionali
NormaRiferimento Codice civile per eventi di causa di forza maggiore e inadempimento non imputabile al debitore
Caratteristiche del soggettoImprenditori – Professionisti – Lavoratori autonomi – Agenti – Rappresentanti – Altre figure professionali
RequisitiComprovato e comprovabile riduzione delle fonti di reddito riconducibili direttamente o indirettamente ai provvedimenti di sospensione delle attività e dalle limitazioni di movimento personale introdotti dal DL. 11 marzo 2020 n. 6 e successivi provvedimenti
Tipologie di rapporto interessate
  • PRESTITI PERSONALI – CREDITO AL CONSUMO
  • PRESTITI FINALIZZATI – CREDITO AL CONSUMO
  • PRESTITI CHIROGRAFARI
  • LEASING PERSONALI
  • MUTUI DI LIQUIDITA’ e/o per RISTRUTTURAZIONE
  • MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI
  • MUTUI PER ACQUISTO PRIMA CASA (ad eccezione di quelle indicate nel punto B)
  • NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Durata della sospensioneFacoltativa

 

ETutti gli altri casi – DIPENDENTI o EX DIPENDENTI
NormaRiferimento Codice civile per eventi di causa di forza maggiore e inadempimento non imputabile al debitore
Caratteristiche del soggettoLavoratori dipendenti o ex dipendenti
RequisitiInteressato da procedure di:

  • Cassa integrazione
  • Sospensione dal lavoro
  • Riduzione dell’orario di lavoro
  • Licenziamento
  • Mancato rinnovo del contratto di lavoro subordinato
  • Altri eventi che hanno ridotto il reddito

In tutti i casi, vi deve essere una causa riconducibile direttamente o indirettamente ai provvedimenti di sospensione delle attività introdotti dal DL. 11 marzo 2020 n. 6 e successivi provvedimenti

Tipologie di rapporto interessate
  • PRESTITI PERSONALI – CREDITO AL CONSUMO
  • PRESTITI FINALIZZATI – CREDITO AL CONSUMO
  • CESSIONI DEL QUINTO – CREDITO AL CONSUMO
  • PRESTITI CHIROGRAFARI
  • LEASING PERSONALI
  • MUTUI DI LIQUIDITA’ e/o per RISTRUTTURAZIONE
  • MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI
  • MUTUI PER ACQUISTO PRIMA CASA (ad eccezione di quelle indicate nel punto C)
  • NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Durata della sospensioneFacoltativa

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